Art. 9.

      1. I partenariati locali di pubblico interesse accreditati ed iscritti nei registri provinciali di cui all'articolo 8 possono ricevere dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, affidamenti diretti per la realizzazione di servizi di particolare interesse per il territorio e per la collettività nel limite di 100.000 euro per ogni singola commessa e fino ad una concorrenza massima annuale di 500.000 euro per ogni singolo partenariato locale di pubblico interesse.